![]() Comune di Bergamasco |
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| Ulteriori chiarimenti in materia di detrazioni | |||
La prima scadenza è il 18 giugno per il versamento dell’ acconto. Per l’ eventuale presentazione della dichiarazione il termine coincide con quello fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello Unico).
COS’ É L'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili) è un imposta basata sul possesso, a vario titolo, di unità immobiliari: fabbricati e aree fabbricabili.
CHI LA DEVE PAGARE Deve pagare l imposta, in base ai mesi di possesso nell’ anno solare (1° gennaio - 31dicembre): 1. il proprietario degli immobili 2. il titolare di diritto reale di uso, usufrutto, enfiteusi, abitazione, superficie 3. il locatario nel caso di locazione finanziaria (leasing), cioè chi stipula un contratto di leasing finanziario con un impresa di leasing per avere il godimento di un bene immobile 4. il concessionario di area demaniale
A CHI BISOGNA PAGARLA Al Comune in cui si trovano le unità immobiliari possedute (per ulteriori chiarimenti in proposito si veda quanto disposto dall art.4 del D.Lgs.504/92);
COME CALCOLARLA Per calcolare l’imposta da versare, occorre 1. determinare la propria base imponibile I.C.I. 2. conoscere le aliquote di imposta deliberate dal competente Comune 3. quantificare se ed in che misura spettino detrazioni di imposta
1) base imponibile I.C.I.
FABBRICATI CON RENDITA CATASTALE la base imponibile di un fabbricato iscritto in catasto è ottenuta moltiplicando la rendita catastale (riportata sul certificato catastale dell’ unità immobiliare) vigente al 1° gennaio dell’ anno di imposizione (rivalutata del 5%, cioè moltiplicata per 1,05) per coefficiente 100 per i fabbricati di gruppo A (le abitazioni), esclusi gli A/10, i fabbricati di gruppo B, i fabbricati di gruppo C (esclusi i C/1), coefficiente 50 per le unità immobiliari di categoria D ed A/10, coefficiente 34 per le unità immobiliari C/1
AREE FABBRICABILI il valore delle aree fabbricabili, invece, è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’ anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’ indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavoro di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi le medesime caratteristiche.
FABBRICATI GRUPPO D SENZA RENDITA E POSSEDUTI DA IMPRESE Il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è determinato (fino all’anno della loro iscrizione in catasto con relativa attribuzione di rendita) con il valore contabile (per approfondimenti, si rinvia all’ art.5 comma 3 del D.Lgs.504/92). TERRENiI
esenti
2) Aliquote ICI
5,5 per mille aliquota ordinaria (che si applica in tutti i casi in cui non sia prevista applicazione dell’ aliquota del 5 per mille) PERTINENZE: agli effetti dell’ applicazione delle agevolazioni in materia di ICI, si considerano parti integranti dell’ abitazione principale il garage o box o posto auto, coperto e scoperto, la soffitta e la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare dell’ abitazione principale, anche se distintamente iscritti in catasto. Perché questo accada occorre: che il proprietario (o il titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, o il locatario finanziario) dell’ appartamento risieda nell’ appartamento stesso; che il suddetto proprietario dell’ appartamento sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) o locatario finanziario della pertinenza; che tale pertinenza sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione. N.B. Resta fermo che l’ abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito dal D.Lgs.504/92, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso Decreto Legislativo. 3) Detrazioni sull’ ICI 2007 Terzo elemento necessario ai fini del calcolo è la detrazione, fissata nella cifra di 103,29 euro, per l’abitazione principale.
ULTERIORI CHIARIMENTI IN MATERIA DI DETRAZIONI I.C.I.:
In base all’art. 3 del Regolamento Comunale dell’ICI, ai fini dell’applicazione della detrazione e dell’aliquota agevolata si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta entro il 1 grado
la detrazione resta di Euro 103,29 anche se gli aventi diritto alla detrazione sono due o più persone: in tal caso queste persone si divideranno tra loro gli Euro 103,29 in proporzione al numero dei mesi per i quali è maturato il diritto alla detrazione;
la detrazione , tra più persone che ne hanno pari diritto, va divisa in parti uguali a prescindere dalla quota di possesso di ciascuno: ossia, se due persone abitano per tutti i 12 mesi dell’ anno lo stesso appartamento ma l’ una ne è proprietaria al 40% e l’ altra al 60%, potranno applicarsi la detrazione nella stessa misura (euro 51,65 annui a testa);
se l’importo della detrazione concretamente applicabile supera l’ammontare dell’ imposta ICI dovuta per l’ immobile in relazione al quale sia maturato il diritto alla detrazione, l’ eventuale residuo di detrazione può essere stornato dall’ imposta da versare per le relative pertinenze.
QUANDO E COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE I.C.I.
Secondo quanto stabilito dall art.10 comma 4 del D.Lgs.504/1992, i soggetti passivi d’ imposta (ossia coloro che per legge sono tenuti al pagamento dell I.C.I.) devono dichiarare al Comune, su apposito modulo, gli immobili posseduti nel territorio comunale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ anno in cui il possesso ha avuto inizio. Sono esclusi dall’ obbligo della dichiarazione gli immobili esenti dall’ imposta ai sensi di legge o di regolamento. La dichiarazione I.C.I. ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; in tal caso, il soggetto interessato è tenuto a denunciare (con le stesse modalità con cui ha presentato la precedente dichiarazione I.C.I.) le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’ anno in cui le modificazioni si sono verificate;ma il contribuente non è tenuto (in assenza di modificazioni che determinino un diverso ammontare del tributo dovuto) a ripresentarla ogni anno: infatti la stessa dichiarazione, una volta presentata, si considera implicitamente rinnovata di anno in anno in assenza di presentazione di apposita denuncia di variazione. Le modificazioni che comportano l’ insorgere dell obbligo di presentazione della denuncia I.C.I. di variazione consistono in tutte quelle variazioni che determinano un diverso ammontare del tributo dovuto. Per esempio (e si sottolinea che tale elencazione ha solo carattere esemplificativo), pur avendo già presentato a suo tempo una dichiarazione I.C.I. occorre presentare denuncia I.C.I. di variazione quando: a) si acquisti o si perda il possesso di un unità immobiliare soggetta ad I.C.I.; b) si siano modificate le percentuali di possesso originariamente dichiarate ai fini I.C.I.; c) si acquisti o si perda il diritto alla detrazione per abitazione principale; d) si stipuli un contratto di locazione o di comodato gratuito; e) si costituisca un diritto di abitazione anche a seguito di separazione tra coniugi.
COME PAGARE L’ ICI
Acconto ICI 2007 1. L’ acconto deve essere versato entro e non oltre il 16 giugno. 2. In acconto si verserà il 50% dell’ imposta che risulta dovuta prendendo in considerazione gli immobili posseduti nel 2006 ed applicando le aliquote e le detrazioni dell anno precedente, ossia dell’ anno 2005 (che comunque sono le stesse). Quindi, se nulla si è modificato rispetto all’ anno precedente, l acconto ICI corrisponderà al 50% dell’ imposta che il contribuente ha versato nel 2004 in relazione a 12 mesi di possesso. 3. Nel caso invece che nel corso dell’ anno 2007 si verifichino cambiamenti (vendita o acquisto di immobili, perdita o acquisto di diritto alla detrazione, applicazione di aliquota ordinaria o dell aliquota particolare,...) che influiscono sul calcolo dell’ imposta, il versamento dell acconto andrà calcolato tenendo conto di tali cambiamenti,quali: a) vendita dell’ immobile avvenuta prima del versamento dell’ acconto ICI 2007: il contribuente venditore verserà in acconto l’ importo esatto dovuto per l’ appartamento venduto; b) acquisto di immobile avvenuto prima del versamento dell’ acconto ICI 2007: l’ acquirente verserà l’ acconto I.C.I. tenendo conto del nuovo acquisto.
Saldo ICI 2007 La seconda rata dell’ imposta resta sempre da versare entro il 17 dicembre a saldo dell’ imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata
Versamento Per il versamento, come lo scorso anno, i contribuenti potranno versare sia l’ acconto che il saldo ICI su conto corrente postale n. 12663159 intestato a: Comune di Bergamasco Servizio Tesoreria ICI, oppure tramite Internet (con il BancoPosta o con carta di credito) collegandosi al sito web: http://www.poste.it, servizio bollettino.
COSA SUCCEDE IN CASO DI RITARDO NEL PAGAMENTO DELL ICI
Chi versa l imposta ICI oltre il termine di scadenza previsto dalla legge per l’ acconto o il saldo - termini fissati rispettivamente al 16 giugno ed al 16 dicembre di ogni anno d’ imposta, fermo restando un loro eventuale slittamento al primo giorno feriale ad essi successivo qualora tali scadenze maturassero in un giorno festivo deve pagare la sanzione prevista dall art.13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.471 . La richiamata norma di legge stabilisce, al comma 1, che chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile...omissis . Per cui chi effettua il versamento dell ICI in ritardo deve pagare una sanzione pari al 30% della somma non versata. Questa sanzione vale per ogni ipotesi di mancato pagamento, totale o parziale, dell imposta dovuta nei termini stabiliti.
Il ravvedimento (art.13 del D.Lgs.n.472/1997)
Il contribuente che avesse versato l’ imposta in ritardo, per non incorrere nell’ applicazione della sanzione del 30% di cui sopra, può autonomamente ricorrere allo strumento del ravvedimento. Si tratta di eseguire spontaneamente il versamento tardivo calcolando una maggiorazione dovuta alla necessità di versare anche una piccola somma aggiuntiva a titolo di interessi e sanzioni. Il vantaggio per il contribuente è tangibile, perché la sanzione del 30% subisce due tipi di abbattimento (ad 1/8 o ad 1/5) a seconda del ritardo con cui viene eseguito il versamento. Il contribuente può ricorrere all’ istituto del ravvedimento solo se versa spontaneamente l’ imposta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione ICI relativa all’ anno di pertinenza del versamento per il quale ci si intende ravvedere. |
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